
Nel 1991, dopo avere ricevuto la richiesta di aiutare a distanza un bambino
tibetano, abbiamo iniziato una collaborazione con i responsabili di un
campo profughi situato nello Stato del Maharashtra, al centro dell'India.
Il territorio tutt'intorno è giungla, ed alla prima visita, si
presentò una situazione disastrosa: la sopravvivenza era legata
alla sola coltivazione del riso, l'acqua potabile era garantita soltanto
da pozzi artesiani poco profondi, con problemi di inquinamento e quindi
di malattie, soprattutto intestinali, durante i periodi monsonici, con
conseguente elevata mortalità infantile. Un altro grande problema,
praticamente endemico, era ed è quello della tubercolosi, con una
rilevanza superiore a quella dell'india.
Raccogliemmo fondi per cercare di tamponare una situazione che sembrava
irrisolvibile, tentando di ridurre l'incidenza della malaria e della TBC.
Nel 1992 ci siamo attivati per la costruzione di due cisterne per l'acqua
potabile e nel 1993 siamo riusciti a portare l'acqua davanti ad ogni abitazione.
Questo ha migliorato molto il tenore di vita, ed ha ridotto le malattie
connesse alla contaminazione delle acque.
Nel 1994 è stata iniziata e finita una struttura scolastica da
utilizzare come mensa nei periodi dei monsoni. Nello stesso anno, grazie
alle offerte degli "sponsor", sono stati costruiti i pavimenti
in legno degli asili ( i bambini stanno seduti per terra durante le lezioni
) e gli infissi.
Nel 1995 sono stati costruiti i servizi igienici, uno per ogni abitazione.
Oggi il campo di Gondia rimane situato in una zona depressa, ma ha sicuramente
subìto una grande trasformazione dalla prima volta in cui andammo.
C'è ancora molto da fare, e i progetti non ci mancano!
Ma non abbiamo lavorato solo per quel campo: nel 1996-97 abbiamo raccolto
fondi per la costruzione di due dispensari nel campo profughi dell'Arunachal
Pradesh, dove la vita è particolarmente dura per l'ubicazione territoriale
e per le difficoltà di spostamenti.
Negli anni successivi sono state acquistate pompe per l'acqua richieste
dal responsabile di uno dei campi del Karnataka, sono stati pagati interventi
chirurgici per una ragazza che aveva avuto un serio danno dopo un parto
mal riuscito, per un bambino che aveva subito gravi lesioni da ustioni,
e per un altro bambino sofferente di calcoli renali.
E' stato inviato un container contenente 800 Kg.di donazioni tra abbigliamento,
medicinali e materiale scolastico, e, ancora, l'Associazione ha sponsorizzato
la scuola di specializzazione per una ragazza di Dharamsala che si era
rivolta a noi per un aiuto, e ci facciamo carico di bambini handicappati
e anziani che non trovano sponsor. Dal 1991 ad oggi, abbiamo dato in adozione
a distanza più di 400 bambini. Tutto questo possiamo realizzarlo
grazie all'ausilio di tante persone che credono in noi e credono che sia
giusto aiutare questo popolo che non ha più una Patria e che, come
gli ebrei, ha avuto la sua diaspora. Nel Gruppo Sostegno Famiglie Profughi
Tibetani siamo tutti volontari, ed i nostri sforzi sono volti a contattare
chi è interessato all'adozione a distanza e fornire tutte le informazioni
richieste; costituire un database e mantenerlo aggiornato; intervenire
se ci sono problemi tra adottante ed adottato ( ad esempio, se dopo varie
lettere, non si riceve risposta ); risolvere eventuali problemi nell'invio
del denaro; mantenere i contatti con i responsabili dei campi in India;
decidere quali progetti, tra le tante domande, portare avanti; e raccogliere
fondi per i progetti stabiliti.
Siamo felici di accogliere nuovi amici nella nostra Associazione, quindi,
se vuoi, vai alla pagina ADOTTA UN BAMBINO per darci il tuo contributo,
e sarai dei nostri!
il
Presidente
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ARTICOLO 1 - E' costituita l'Associazione denominata
"Gruppo Sostegno Famiglie Profughi Tibetani", con sede in Torino.
ARTICOLO 2 - L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica,
ed è aperta a tutti gli interessati senza distinzione di cultura,
religione, nazionalità.
ARTICOLO 3 - L'Associazione ha lo scopo di instaurare rapporti con i campi
profughi tibetani in India, con la collaborazione di responsabili del
Governo Tibetano in esilio a Dharamsala, perseguendo finalità di
solidarietà sociale. Essa si propone di assumere iniziative assistenziali
a sostegno delle condizioni di vita delle persone in stato di necessità,
rifugiate nei campi profughi, con particolare attenzione ai problemi sanitari
e di istruzione.
Per il perseguimento di tali finalità, l'associazione potrà
:
1) Incentivare e sostenere adozioni a distanza individuali, provvedendo
a mettere in diretto contatto lo sponsor e la famiglia tibetana con trasferimento
di denaro senza intermediari.
2) Organizzare la raccolta di fondi, materiali e medicinali, qualora ce
ne fosse bisogno, da inviare nei campi profughi.
3) Instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni italiane
aventi finalità affini.
4) Organizzare conferenze, manifestazioni, spettacoli, proiezioni audiovisive,
mostre artistiche e quant'altro sia necessario per raggiungere gli scopi
sociali.
ARTICOLO 4 - Sono soci fondatori le persone intervenute nell'atto costitutivo
dell'Associazione.
Sono soci sostenitori le persone fisiche la cui domanda di ammissione
viene accettata dal Consiglio Direttivo e che versano all'atto di ammissione
la quota individuale di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.
Possono diventare soci fondatori i soci sostenitori che vengono accettati
come tali all'unanimità dai soci fondatori e sostenitori. L'adesione
dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione.
I soci collaborano, nei limiti delle proprie possibilità, all'attività
dell'Associazione. Le cariche associative e le prestazioni fornite dagli
aderenti, sono gratuiti.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di
esborso ulteriori rispetto alla quota di iscrizione.
ARTICOLO 5 - La qualità di socio si perde per decesso e per dimissioni.
Può perdersi pure per decisione dell'Assemblea dei Soci, in caso
di comportamento contrario allo spirito e agli scopi dell'Associazione.
ARTICOLO 6 - L'assemblea dei soci fondatori può essere ordinaria
o straordinaria. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno
prima della chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo
ogni qualvolta lo si ritenga necessario o a seguito di domanda scritta
di almeno il 30% ( trenta per cento ) dei soci.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con
il versamento della quota annuale sociale. E' ammessa la partecipazione
per delega; ciascun socio non può rappresentare più di un
altro socio.
ARTICOLO 7 - L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua
assenza, dal Vice Presidente.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con
la presenza della maggioranza dei soci, tenendo conto delle eventuali
deleghe. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita,
trascorsa un'ora dalla prima convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.
ARTICOLO 8 - L'assemblea straordinaria delibera:
1) su ogni questione istituzionale e normativa inerente la vita dell'Associazione;
2) le modifiche da apportare allo statuto;
3) lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole
di almeno i tre quarti di tutti i soci fondatori e sostenitori.
L'assemblea ordinaria:
1) approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
2) discute ed approva i programmi di attività;
3) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
4) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero
vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
5) delibera sull'ammissione dei soci sostenitori e dei soci fondatori;
6) delibera sulla decadenza dei soci sostenitori e dei soci fondatori.
ARTICOLO 9 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri
eletti dall'assemblea ordinaria. I consiglieri durano in carica tre anni,
sono rieleggibili e le loro cariche sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
1) cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
2) designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche
tra i non soci;
3) convoca l'assemblea dei soci;
4) elabora il rendiconto preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare
i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti;
5) cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alle riscossioni ed
ai pagamenti, essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
ARTICOLO 10 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o
su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso. Le delibere sono
prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO 11 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza
dei presenti, se non vi ha provveduto l'assemblea che li nomina, il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
ARTICOLO 12 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione,
rappresenta in giudizio l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi
compiuti in nome e per conto dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento
del Presidente tutte le di lui mansioni, spettano al Vice Presidente.
ARTICOLO 13 - Il Segretario Generale collabora con il Presidente, allestisce
e aggiorna l'elenco soci e gli archivi, tiene i contatti con i soci, provvede
alla stesura dei verbali delle adunanze dei soci e del Consiglio Direttivo,
cura la tenuta di tutti i libri sociali.
ARTICOLO 14 - Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento
delle spese ed in genere ogni atto contenente una attribuzione o diminuzione
del patrimonio dell'Associazione. Ha facoltà di aprire conti bancari,
di emettere ed incassare assegni, di provvedere a riscuotere da enti pubblici
e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'Associazione
con firma libera e disgiunta con il Presidente.
ARTICOLO 15 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento
e per lo svolgimento delle sue attività da:
1) quote e contributi dei soci;
2) eredità, donazioni e legati;
3) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
4) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste, pranzi, manifestazioni.
Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma, deve essere destinato
esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo statuto.
ARTICOLO 16 - In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano
dopo l'esaurimento della liquidazione verranno devoluti ad altre associazioni
con finalità analoghe.
ARTICOLO 17 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano
le norme di legge vigenti. Il Presidente è autorizzato ad apportare
quelle modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di eventuale
riconoscimento giuridico.
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